Regolamento del consiglio comunale - Elementi costitutivi
ARTICOLO 1 - PRINCIPI FONDAMENTALI
1. Il Comune di Castelnuovo Don Bosco è Ente Locale autonomo che rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente statuto nell'ambito della  normativa statale e regionale.

ARTICOLO 2 - FINALITÀ'
1. Il Comune con riferimento agli interessi di cui ha la titolarità svolge funzioni politiche, normative, di  governo  ed amministrative.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'attività amministrativa.

ARTICOLO 3 - FUNZIONI PROPRIE
1. Le funzioni di cui il Comune ha la titolarità, sono individuate dalla legge per settori, in particolare   esso provvede:
a) alla rappresentanza, alla cura ed alla crescita sociale, civile e culturale della comunità operante  nel territorio comunale, nello spirito della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10/12/1948;
b) alla cura ed allo sviluppo del territorio e delle attività economico-produttive, insediative ed abitative che su di esso si svolgono.
2. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Comune:
a) impronta la sua azione al metodo della pianificazione  e della programmazione;
b) coopera con altri Enti Locali e con la Regione, secondo quanto stabilito con Legge Regionale;
c) concorre alla determinazione degli obbiettivi contenuti nei piani e nei programmi dello Stato e della regione e provvede, per quanto di competenza, alla loro attuazione;
d) partecipa alla formazione dei piani e dei programmi regionale e degli altri Enti Locali, secondo la  normativa regionale;
e) si conforma ai criteri e alle procedure stabiliti con legge regionale, nella formazione ed attuazione  degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica e della pianificazione territoriale, favorendo l'artigianato locale
f) promuove anche in associazione con Enti ed  associazioni locali, tutte le attività culturali e bibliotecarie al fine  di conservare nel tempo e migliorare il patrimonio storico, culturale, architettonico ed ambientale;
g) promuove l’attività sportiva, anche in collaborazione con società sportive, attraverso la creazione di servizi per lo sport  come pratica delle attività sportive stesse in tutte le forme ed espressioni.
h) concorre a garantire, anche in collaborazione con altre istituzioni od Enti, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla  salute. Altresì operare per l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale, con speciale riferimento agli anziani, ai minori, agli inabili ed invalidi.
i) sviluppa le attività turistiche, promuovendo il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrezzature e dei servizi turistici e ricettivi.
l) promuove azioni positive per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna.

ARTICOLO 4 - FUNZIONI DELEGATE
1. Oltre alle funzioni la cui titolarità è attribuita al Comune, la legge statale o regionale può demandare  al  Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità  resta imputata a soggetti diversi.
2. Nel caso in cui non si disponga con lo stesso  provvedimento di  delega all’esercizio delle funzioni delegate, in conformità alle direttive impartite dal delegante, si provvede con regolamento comunale.
3. I costi relativi all 'attuazione della delega non possono gravare, direttamente od indirettamente, parzialmente o totalmente, sul bilancio comunale.
 
ARTICOLO 5 - TERRITORIO E SEDE
1. Il territorio del Comune comprende oltre il Capoluogo, la Frazione di Mondonio San Domenico Savio e le borgate di Bardella, Morialdo, Nevissano, Ranello ed il Santuario del Colle Don Bosco.
2. Il Palazzo Civico, sede comunale, e ubicato nei Capoluogo.
3. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto  eccezionali e per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
 
ARTICOLO 6 - ALBO PRETORIO
1. Il Consiglio Comunale individua nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio, per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo comunale e, su attestazione di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.

ARTICOLO 7 - STEMMA E GONFALONE
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di  Castelnuovo Don Bosco concesso con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  14/02/1930.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco, si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con D.P.C.M. in data 13/01/1937. 
3. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali, devono essere opportunamente autorizzati, dalla Giunta Comunale.