Regolamento del consiglio comunale - Organi Elettivi
 
ARTICOLO 8 - ORGANI
1. Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco  

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale rappresenta l’intera comunità ed è organo d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale.      
 
ARTICOLO 10 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l’imparzialità.
3. Nell’adozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all’azione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate dalla legge e dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei Componenti del Consiglio.

ARTICOLO 11 - LINEE PROGRAMMATICHE
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, sottopone al Consiglio Comunale per l’approvazione le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
2. Nel corso della durata del mandato le linee programmatiche approvate possono essere sottoposte a modifiche ed integrazioni, ove lo richieda almeno ¼ dei consiglieri comunali.
3. Il documento contenente le linee programmatiche dell’azione amministrativa, le modifiche e le integrazioni successive sono approvati dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione palese.
 
ARTICOLO 12 - SESSIONI E CONVOCAZIONI
1. L’attività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per l’approvazione del conto consuntivo, del bilancio preventivo, con allegata relazione previsionale e programmatica, del programma generale delle opere pubbliche e del relativo piano finanziario generale, ed il bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula l’ordine del giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento Comunale.
4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avviso scritto da consegnarsi a domicilio e deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.  L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno cinque giorni, e per le altre sessioni,   almeno tre giorni prima di quello stabilito per l 'adunanza. Nei casi d’urgenza e sufficiente che l'avviso, con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma qualora la maggioranza dei Consiglieri presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.

ARTICOLO 13 - COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo serio commissioni permanenti, temporanee e speciali di propria istituzione.
1  bis. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri può, altresì, istituire al proprio interno Commissioni di indagine sull’attività dell’Amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale da realizzarsi, se del caso, anche mediante voto plurimo. Può essere prevista anche la rappresentanza per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Nella composizione delle Commissioni dovrà, quando ciò sia possibile, essere promossa la presenza di entrambi i sessi.
6. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove costituite, è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari di minoranza.
 
ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONI
1. Compito principale delle Commissioni permanenti e l'esame preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 15 - CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio, escluso i candidati alla carica di Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale data dalla somma dei voti di lista e di preferenza.  
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d’atto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Gli istituti della surrogazione e della supplenza dei Consiglieri sono disciplinati dalla legge.

ARTICOLO 16 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale, previsti  dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle  stesse, e subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale

ARTICOLO 17 - GRUPPI CONSIGLIARI
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nel Consigliere che ha riportano il maggior numero di voti per quanto riguarda la lista di maggioranza e nel Candidato alla carica di Sindaco per quanto riguarda le minoranze.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative attribuzioni.
 
ARTICOLO 18 - GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta collabora con il Sindaco nell’Amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e dell’efficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento degli obiettivi e della finalità dell'Ente nel  quadro degli indirizzi generali ed in attuazione degli atti  fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 19 - NOMINA E PREROGATIVE
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e né da comunicazione nella prima seduta successiva all’elezione unitamente alle proposte degli indirizzi generali di governo. 
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica, lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti nel precedente comma, non possono contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti, l’adottante e l’adottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4. La Giunta, esclusi i casi di dimissioni singole, rimane in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio e del Sindaco.

ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due ad un massimo di quattro Assessori.
2. Alla carica di Assessore possono essere nominati cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e competenza amministrativa.
3. Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere possono partecipare alle sedute del Consiglio senza diritto di voto.

ARTICOLO 21 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla Giunta stessa.
3. La Giunta Comunale si riunisce in seduta segreta.

ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI
1. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti, collabora con il Sindaco nell’attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La Giunta in particolare nell’esercizio di attribuzioni di Governo:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio, che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco od al Segretario;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione;
e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consigliari;
f) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
g) nomina le commissioni che non siano per legge riservate al Consiglio Comunale o ad altri organi;
h) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su parere dell'apposita commissione, quelli  disciplinari e di sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;
l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni nell'ambito  delle proprie competenze;
m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e costituisce l'ufficio comunale per il referendum, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione del mezzi, funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta salva la materia riservata alla competenza  normativa del Consiglio;
p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione dei programmi.
q) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli organi gestionali dell'ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.
 
ARTICOLO 23 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. I Regolamenti detteranno le norme per il funzionamento degli organi collegiali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti  persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consigliari sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dell’argomento in seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta, sono curate dal Segretario Comunale,   secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea  da  un  componente dell’organo nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario Comunale e dal Consigliere anziano. I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti
dal Presidente, dal Vice Sindaco o, in sua vece, dall'altro Assessore e dal Segretario Comunale.

ARTICOLO 24 - SINDACO
1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge, è l’organo responsabile dell’Amministrazione del Comune. Rappresenta l’Ente, nomina e revoca gli Assessori compreso il Vice Sindaco, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all’esecuzione degli atti.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo dell'attività degli Assessori e delle strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per l’elezione, i casi di incompatibilità ed ineleggibilità all’ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all 'ufficio.
 
ARTICOLO 25 - ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE
1. Il Sindaco
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dell’attività politico-amministrativa del comune;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere l’adozione di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli Indirizzi funzionali e di vigilanza    sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) adotta ordinanze ordinarie;
i) adotta i provvedimenti concernenti il personale non assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del Segretario Comunale;
l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale o dalla Regione, e sentite le categorie interessate, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine di armonizzare l’esplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
m) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già conclusi, quando manchi nel Comune una figura    direttiva, ausiliaria dei Segretario rogante;
n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle norme vigenti provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
o) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dei Regolamenti.
 
ARTICOLO 26 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale, indagini e verifiche amministrative   sull'intera attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni  e le società per azioni, appartenenti all 'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio Comunale:
e) collabora con il Revisore del Conto del Comune per definire le modalità di svolgimento delle loro  funzioni nei confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e   società appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla Giunta.

ARTICOLO 27 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute, dispone la convocazione del  Consiglio Comunale e lo presiede ai sensi del Regolamento. Quando la richiesta è formulata da almeno un quinto dei Consiglieri provvede alla convocazione in un termine non superiore a venti giorni;
b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consigliari, secondo la disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.

ARTICOLO 28 - VICESINDACO
1. Il  Vice Sindaco è nominato dal Sindaco fra gli Assessori. La nomina avviene contestualmente alla nomina della Giunta.
2. Le funzioni del Sindaco, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco stesso, sono svolte dal Vice Sindaco nei limiti previsti dalla legge.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nei casi di sospensione dall’esercizio delle funzioni previsti dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive del Sindaco sono esercitate dall’altro Assessore.
5. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed all’altro Assessore, deve essere fatta comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.