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- Regolamento del consiglio
comunale - Organi Elettivi
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- ARTICOLO 8 - ORGANI
1. Sono Organi elettivi del Comune: il Consiglio, la Giunta ed il Sindaco
ARTICOLO 9 - CONSIGLIO COMUNALE
1. Il Consiglio Comunale rappresenta lintera comunità ed è organo
d'indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e
funzionale.
ARTICOLO 10 - COMPETENZE E ATTRIBUZIONI
1. Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e
svolge le attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità ed ai
procedimenti stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
2. Impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità,
trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e limparzialità.
3. Nelladozione degli atti fondamentali privilegia il metodo e
gli strumenti della programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere la individuazione degli obiettivi
e delle finalità da raggiungere e la destinazione delle risorse e degli strumenti
necessari allazione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio della solidarietà sociale.
6. Il funzionamento del Consiglio Comunale, per le fattispecie non regolate
dalla legge e dal presente statuto, è disciplinato da apposito regolamento, per la cui
approvazione e modificazione è necessaria la maggioranza assoluta dei Componenti del
Consiglio.
ARTICOLO 11 - LINEE PROGRAMMATICHE
1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il
Sindaco, sentita la Giunta Comunale, sottopone al Consiglio Comunale per
lapprovazione le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da
realizzare nel corso del mandato.
2. Nel corso della durata del mandato le linee programmatiche approvate possono
essere sottoposte a modifiche ed integrazioni, ove lo richieda almeno ¼ dei consiglieri
comunali.
3. Il documento contenente le linee programmatiche dellazione amministrativa,
le modifiche e le integrazioni successive sono approvati dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione palese.
ARTICOLO 12 - SESSIONI E CONVOCAZIONI
1. Lattività del Consiglio si svolge in sessioni ordinarie e straordinarie.
2. Sono sessioni ordinarie quelle convocate per lapprovazione del conto
consuntivo, del bilancio preventivo, con allegata relazione previsionale e programmatica,
del programma generale delle opere pubbliche e del relativo piano finanziario
generale, ed il bilancio pluriennale.
3. Il Consiglio Comunale è convocato dal Sindaco che formula lordine del
giorno e ne presiede i lavori, secondo le norme del Regolamento Comunale.
4. La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta con avviso scritto da
consegnarsi a domicilio e deve risultare da dichiarazione del
Messo Comunale. L'avviso per le sessioni ordinarie con l'elenco
degli oggetti da trattare deve essere consegnato ai Consiglieri almeno
cinque giorni, e per le altre sessioni,
almeno tre giorni prima di quello stabilito per l
'adunanza. Nei casi durgenza e sufficiente che l'avviso,
con il relativo elenco, sia consegnato 24 ore prima, ma qualora la
maggioranza dei Consiglieri presenti lo
richieda, ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente.
ARTICOLO 13 - COMMISSIONI
1. Il Consiglio Comunale può istituire nel suo serio commissioni permanenti, temporanee e
speciali di propria istituzione.
1 bis. Il Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei suoi membri può, altresì,
istituire al proprio interno Commissioni di indagine sullattività
dellAmministrazione.
2. Il regolamento disciplina il loro numero, le materie di competenza, il
funzionamento e la loro composizione nel rispetto del criterio proporzionale da
realizzarsi, se del caso, anche mediante voto plurimo. Può
essere prevista anche la rappresentanza per delega.
3. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori:
Sindaco, Assessori, Organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze
sociali, politiche ed economiche per l'esame di specifici argomenti.
4. Le commissioni sono tenute a sentire il Sindaco e gli
Assessori ogni qualvolta questi lo richiedano.
5. Nella composizione delle Commissioni dovrà, quando ciò sia possibile, essere promossa
la presenza di entrambi i sessi.
6. La Presidenza delle commissioni aventi funzioni di controllo e di garanzia, ove
costituite, è attribuita ai consiglieri comunali appartenenti ai gruppi consiliari di
minoranza.
ARTICOLO 14 - ATTRIBUZIONI
1. Compito principale delle Commissioni permanenti e l'esame
preparatorio degli atti deliberativi del Consiglio, al fine di favorire il
miglior esercizio delle funzioni dell'organo stesso.
2. Compito delle Commissioni temporanee e di quelle speciali è l'esame di
materie relative a questioni di carattere particolare o generale individuate dal Consiglio
Comunale.
ARTICOLO 15 - CONSIGLIERI
1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono
regolati dalla legge; essi rappresentano lintera comunità alla quale
costantemente rispondono.
2. Le funzioni di Consigliere Anziano sono esercitate da colui
che nelle elezioni per il rinnovo del Consiglio, escluso i candidati alla carica di
Sindaco, ha conseguito la più alta cifra individuale data dalla somma dei voti di lista e
di preferenza.
3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate
dal Consigliere medesimo al Consiglio. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa
datto e diventano efficaci una volta adottata dal Consiglio la relativa surrogazione
che deve avvenire entro venti giorni dalla data di presentazione delle dimissioni.
4. Gli istituti della surrogazione e della supplenza dei Consiglieri sono disciplinati
dalla legge.
ARTICOLO 16 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI
1. Le modalità e le forme di esercizio
del diritto di iniziativa e di controllo del Consigliere Comunale,
previsti dalla legge, sono disciplinati dal regolamento.
2. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti,
che incidono in modo sostanziale sulle stesse, e subordinato
all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge.
3. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio
comunale
ARTICOLO 17 - GRUPPI CONSIGLIARI
1. I Consiglieri possono costituirsi in Gruppi, secondo quanto previsto nel
Regolamento e ne danno comunicazione al Segretario Comunale. Qualora non si eserciti
tale facoltà o nelle more della designazione, i Capigruppo sono individuati nel
Consigliere che ha riportano il maggior numero di voti per quanto riguarda la lista di
maggioranza e nel Candidato alla carica di Sindaco per quanto riguarda le minoranze.
2. Il regolamento può prevedere la conferenza dei Capigruppo e le relative
attribuzioni.
ARTICOLO 18 - GIUNTA COMUNALE
1. La Giunta collabora con il Sindaco nellAmministrazione del Comune ed opera
attraverso deliberazioni collegiali.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e
dellefficienza.
3. Adotta tutti gli atti concreti, idonei al raggiungimento
degli obiettivi e della finalità dell'Ente nel
quadro degli indirizzi generali ed in
attuazione degli atti fondamentali approvati dal Consiglio Comunale.
ARTICOLO 19 - NOMINA E PREROGATIVE
1. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vice-Sindaco e né da
comunicazione nella prima seduta successiva allelezione unitamente alle proposte
degli indirizzi generali di governo.
2. Le cause di ineleggibilità ed incompatibilità, la posizione giuridica,
lo status dei componenti l'organo e gli istituti della decadenza e della revoca sono
disciplinati dalla legge.
3. Oltre ai casi di incompatibilità previsti nel precedente comma, non possono
contemporaneamente far parte della Giunta gli ascendenti ed i discendenti,
ladottante e ladottato, i fratelli, i coniugi e gli affini di primo grado.
4. La Giunta, esclusi i casi di dimissioni singole, rimane in carica sino alla elezione
del nuovo Consiglio e del Sindaco.
ARTICOLO 20 - COMPOSIZIONE
1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un minimo di due
ad un massimo di quattro Assessori.
2. Alla carica di Assessore possono essere nominati cittadini non facenti parte del
Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità e competenza
amministrativa.
3. Gli Assessori che non rivestono la carica di Consigliere possono partecipare alle
sedute del Consiglio senza diritto di voto.
ARTICOLO 21 - FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA
1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che stabilisce
l'ordine del giorno, tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
Assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite
dalla Giunta stessa.
3. La Giunta Comunale si riunisce in seduta segreta.
ARTICOLO 22 - ATTRIBUZIONI
1. La Giunta Comunale compie gli atti di amministrazione che non siano riservati
dalla legge al Consiglio Comunale e che non rientrino nelle competenze, previste dalla
legge e dallo Statuto, del Sindaco, del Segretario e dei funzionari dirigenti, collabora
con il Sindaco nellattuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce
annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di
impulso nei confronti dello stesso.
2. La Giunta svolge le funzioni di propria competenza con
provvedimenti deliberativi generali con i quali si indica lo scopo e gli
obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui
dovranno attenersi gli uffici nell'esercizio delle proprie competenze
gestionali ed esecutive loro attribuite dalla legge e dallo statuto.
3. La Giunta in particolare nellesercizio di attribuzioni di Governo:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e tutti i
provvedimenti che comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio,
che non siano attribuiti al Consiglio, al Sindaco od al Segretario;
c) elabora linee di indirizzo e predispone disegni e proposte di provvedimenti
da sottoporre alle determinazioni del Consiglio;
d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di
partecipazione;
e) definisce condizioni per accordi ed approva convenzioni con
soggetti pubblici e privati, concernenti opere, servizi ed in materia
urbanistica, fatte salve le competenze consigliari;
f) elabora e propone al Consiglio criteri per la determinazione delle tariffe;
g) nomina le commissioni che non siano per legge riservate al Consiglio Comunale
o ad altri organi;
h) adotta provvedimenti di assunzione, di cessazione e, su
parere dell'apposita commissione, quelli disciplinari e di
sospensione delle funzioni del personale comunale, non riservati ad altri organi;
i) propone criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e
persone;
l) autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore o
convenuto ed approva transazioni nell'ambito delle proprie
competenze;
m) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum consultivi e
costituisce l'ufficio comunale per il referendum, cui è rimesso l'accertamento
della regolarità del procedimento;
n) esercita, previa determinazione dei costi ed individuazione del mezzi,
funzioni delegate dalla Provincia, Regione e Stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
o) approva gli accordi di contrattazione decentrata, fatta
salva la materia riservata alla competenza normativa del
Consiglio;
p) riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sull'attuazione
dei programmi.
q) approva i ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate comunali;
4. La Giunta, altresì, nell'esercizio di attribuzioni organizzatorie:
a) decide in ordine a controversie di competenze funzionali che sorgessero fra gli
organi gestionali dell'ente;
b) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i
parametri, gli standards ed i carichi funzionali di lavoro per
misurare la produttività dell'apparato, sentito il Segretario Comunale.
ARTICOLO 23 - DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI
1. I Regolamenti detteranno le norme per il funzionamento degli organi collegiali.
2. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione
palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le
deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una
facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento
delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione
dell'azione da questi svolta.
3. Le sedute del Consiglio e delle Commissioni Consigliari
sono pubbliche. Nel caso in cui debbano essere formulate valutazioni ed
apprezzamenti su persone, il Presidente dispone la trattazione dellargomento in
seduta privata.
4. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione,
il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del Consiglio e della Giunta,
sono curate dal Segretario Comunale,
secondo le modalità ed i termini stabiliti dal regolamento.
Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute, quando si trova in uno dei casi di
incompatibilità. In tal caso
è sostituito in via temporanea da un componente
dellorgano nominato dal Presidente.
5. I verbali delle sedute consiliari sono sottoscritti dal Presidente, dal Segretario
Comunale e dal Consigliere anziano. I verbali delle sedute della Giunta sono sottoscritti
dal Presidente, dal Vice Sindaco o, in sua vece, dall'altro Assessore e dal Segretario
Comunale.
ARTICOLO 24 - SINDACO
1. Il Sindaco, eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le
disposizioni dettate dalla legge, è lorgano responsabile dellAmministrazione
del Comune. Rappresenta lEnte, nomina e revoca gli Assessori compreso il Vice
Sindaco, convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei
servizi e degli uffici e allesecuzione degli atti.
2. Ha competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e
controllo dell'attività degli Assessori e delle
strutture gestionali-esecutive.
3. La legge disciplina le modalità per lelezione, i casi di incompatibilità
ed ineleggibilità allufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione
della carica.
4. Al Sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e
dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e
poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all 'ufficio.
ARTICOLO 25 - ATTRIBUZIONI AMMINISTRATIVE
1. Il Sindaco
a) ha la rappresentanza generale dell'ente;
b) ha la direzione unitaria ed il coordinamento dellattività
politico-amministrativa del comune;
c) coordina l'attività dei singoli Assessori;
d) può sospendere ladozione
di atti specifici concernenti l'attività amministrativa dei singoli
Assessori per sottoporli all'esame della Giunta;
e) impartisce direttive al Segretario Comunale in ordine agli
Indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione
amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
f) ha facoltà di delega;
g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma
con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
h) adotta ordinanze ordinarie;
i) adotta i provvedimenti concernenti il personale non
assegnati dalla legge e dal regolamento alle attribuzioni della Giunta e del
Segretario Comunale;
l) coordina gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi
pubblici, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale o dalla Regione, e
sentite le categorie interessate, nonché, previo accordo con i responsabili
territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, coordina gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati sul territorio, al fine
di armonizzare lesplicazione dei servizi alle esigenze degli utenti;
m) stipula in rappresentanza dell'ente i contratti già
conclusi, quando manchi nel Comune una figura
direttiva, ausiliaria dei Segretario rogante;
n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio ed entro i termini fissati dalle
norme vigenti provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti
del Comune presso enti, aziende ed istituzioni;
o) nomina i responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi
dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri
stabiliti dalla legge, dallo Statuto e dei Regolamenti.
ARTICOLO 26 - ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA
1. Il Sindaco:
a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti
anche riservati;
b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario
Comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera
attività del Comune;
c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed
informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le
società per azioni, appartenenti all
'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il
Consiglio Comunale:
e) collabora con il Revisore del Conto del Comune per
definire le modalità di svolgimento delle loro funzioni nei
confronti delle istituzioni;
f) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che
uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società
appartenenti al Comune, svolgano le loro attività secondo gli
obiettivi indicati dal Consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
Giunta.
ARTICOLO 27 - ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE
1. Il Sindaco:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle
sedute, dispone la convocazione del Consiglio Comunale e lo
presiede ai sensi del Regolamento. Quando
la richiesta è formulata da almeno un quinto dei Consiglieri provvede alla
convocazione in un termine non superiore a venti giorni;
b) convoca e presiede la conferenza dei Capigruppo consigliari, secondo la
disciplina regolamentare;
c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi
pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle
leggi;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio.
ARTICOLO 28 - VICESINDACO
1. Il Vice Sindaco è nominato dal Sindaco fra gli Assessori. La nomina avviene
contestualmente alla nomina della Giunta.
2. Le funzioni del Sindaco, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione,
decadenza o decesso del Sindaco stesso, sono svolte dal Vice Sindaco nei limiti previsti
dalla legge.
3. Il Vice Sindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo,
nonché nei casi di sospensione dallesercizio delle funzioni previsti dalla legge.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Vice Sindaco, le funzioni sostitutive
del Sindaco sono esercitate dallaltro Assessore.
5. Delle deleghe rilasciate al Vice Sindaco ed allaltro Assessore, deve essere fatta
comunicazione al Consiglio ed agli Organi previsti dalla legge.
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