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- Regolamento del consiglio
comunale - Titolo IV - Servizi
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- ARTICOLO 38 - FORME DI GESTIONE
1. L'attività diretta a conseguire, nellinteresse
della comunità, obiettivi e scopi di rilevanza sociale,
promozione dello sviluppo economico e civile, compresa la produzione di beni,
viene svolta attraverso servizi pubblici che possono essere istituiti e gestiti anche con
diritti di privativa del Comune, ai sensi di legge.
2. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata
previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge e
dal presente statuto.
3. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la
comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione,
costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale
pubblico.
4. Per gli altri servizi
la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la
costituzione di istituzione, laffidamento in appalto o in concessione, nonchè
tra la forma singola o quella associata mediante convenzione, unione di comuni ovvero
consorzio.
5. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee
forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
6. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina,
alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e
istituzioni.
ARTICOLO 39 - GESTIONE IN ECONOMIA
1. L'organizzazione e l'esercizio dei servizi in economia sono, di norma,
disciplinati da appositi regolamenti.
ARTICOLO 40 - AZIENDA SPECIALE
1. Il Consiglio Comunale, nel rispetto delle norme legislative
e statutarie, delibera gli atti costitutivi di aziende speciali per la gestione
dei servizi produttivi e di sviluppo economico e civile.
2. L'ordinamento ed il funzionamento delle Aziende speciali
sono disciplinati dall'apposito statuto e da propri regolamenti
interni approvati, questi ultimi, dal Consiglio di
Amministrazione delle Aziende.
3. Il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per
lelezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze amministrative e nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 25.03.1993, n. 81.
ARTICOLO 41 - ISTITUZIONE
1. Il Consiglio Comunale per l'esercizio di servizi sociali, che
necessitano di particolare autonomia gestionale, costituisce
istituzioni mediante apposito atto contenente il relativo
regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività
dell'istituzione e previa redazione di apposito piano
tecnico-finanziario dal quale risultano: i costi dei servizi, le forme di finanziamento e
le dotazioni di beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi.
2. Il regolamento di cui al precedente 1° comma determina,
altresì, la dotazione organica di personale e l'assetto organizzativo
dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia
gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, forme di vigilanza e di
verifica dei risultati gestionali.
3. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di
diritto privato, nonché a collaborazioni ad alto contenuto di professionalità.
4. Gli indirizzi da osservare sono approvati dal Consiglio
Comunale al momento della costituzione ed aggiornati in sede di
esame del bilancio preventivo e del rendiconto consuntivo
dell'istituzione.
5. Gli organi dell'istituzione sono il Consiglio di Amministrazione,
il Presidente ed il Direttore.
ARTICOLO 42 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
1. Il Sindaco provvede alla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Presidente,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, tra coloro che abbiano i requisiti per
lelezione a Consigliere Comunale e comprovate esperienze amministrative e nel
rispetto di quanto previsto dagli articoli 25 e 26 della legge 25.03.1993, n. 81.
2. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici
richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei
componenti il Consiglio di Amministrazione, nonché le modalità di funzionamento
dellorgano.
3. Il Consiglio provvede all'adozione di tutti gli atti di gestione a
carattere generale previsti dal regolamento.
ARTICOLO 43 - IL PRESIDENTE
1. Il Presidente dell'istituzione rappresenta e presiede il Consiglio di
Amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio
ed adotta in caso di necessità ed urgenza
provvedimenti di sua competenza da sottoporre a ratifica nella prima seduta del
Consiglio di Amministrazione.
ARTICOLO 44 - IL DIRETTORE
1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste
dal regolamento.
2. Dirige tutta l'attività dell'istituzione, è il responsabile
del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta
i provvedimenti necessari ad assicurare lattuazione degli
indirizzi e delle decisioni degli organi delle istituzioni.
ARTICOLO 45 - SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE PUBBLICO
1. Negli statuti delle Società a prevalente capitale locale pubblico
devono essere previste le forme di
raccordo e collegamento tra le Società stesse ed il Comune.
ARTICOLO 46 - GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI
1. Il Comune sviluppa rapporti con gli altri Comuni e la
Provincia per promuovere e ricercare le torme associative più appropriate
tra quelle previste dalla legge in relazione alle attività, ai servizi, alle
funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.
ARTICOLO 47 - INDIRIZZI E CONTROLLI
1. Il Comune esercita poteri di indirizzo e controllo sugli enti di cui ai
precedenti articoli, anche attraverso l'esame e l'approvazione dei loro atti
fondamentali, secondo le modalità previste dalla legge e dagli statuti e
regolamenti degli enti in questione.
2. La Giunta comunale, cui spetta la vigilanza sugli enti,
istituzioni, aziende e società a partecipazione
comunale, riferisce annualmente al Consiglio Comunale in merito
all'attività svolta ed ai risultati conseguiti da tali enti.
3. Il Revisore del conto dell'ente locale esercita le sue
funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto
dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonchè forme
autonome di verifica della gestione.
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