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- Regolamento del consiglio
Comunale - Titolo VI - Forme di cooperazione
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ARTICOLO 50 - ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE
1. Il Consiglio Comunale promuove e favorisce forme di
collaborazione con altri Enti pubblici territoriali al fine di
coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri
servizi tendendo al superamento del rapporto puramente istituzionale.
ARTICOLO 51 - PRINCIPIO DI COOPERAZIONE
1. L'attivitą dell'Ente diretta a conseguire uno o pił
obiettivi d'interesse comune con altri Enti locali, si organizza
avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge
attraverso accordi ed intese di cooperazione.
ARTICOLO 52 - CONVENZIONI
1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio
associato di funzioni, anche individuando nuove attivitą di comune
interesse, avvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la
realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi,
privilegiando la stipulazione di
apposite convenzioni con altri Enti locali e loro Enti
strumentali.
2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obiettivi
previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio Comunale a
maggioranza assoluta dei componenti.
ARTICOLO 53 - CONSORZI
1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la
costituzione del consorzio tra Enti per realizzare e gestire servizi
rilevanti sotto il profilo economico od
imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia
conveniente l'istituzione di Azienda speciale e non sia opportuno
avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi previsto
nell'articolo precedente.
2. La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo
comma del precedente art. 52, deve
prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del
consorzio negli albi pretori degli Enti contraenti.
3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio,
che deve disciplinare lordinamento organizzativo e funzionale del nuovo Ente,
secondo le norme previste per le Aziende speciali dei Comuni,
in quanto compatibili.
4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire
da parte dei medesimi Enti locali una pluralitą di servizi attraverso il modulo
consortile.
ARTICOLO 54 - UNIONE DEI COMUNI
1. In attuazione del principio di cui al precedente art. 51 e dei principi della
legge di riforma delle autonomie locali, il Consiglio Comunale, ove sussistano
le condizioni, costituisce nelle forme e con le finalitą previsti dalla
legge, unioni di Comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed
offrire servizi pił efficienti alla collettivitą.
ARTICOLO 55 - ACCORDI DI PROGRAMMA
1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi
previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di
un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione
dell'attivitą di pił soggetti interessati, promuove e conclude accordi di
programma.
2. L'accordo, oltre alle finalitą perseguite, deve prevedere le forme per
lattivazione delleventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed in
particolare:
a) determinare i tempi e le modalitą delle attivitą preordinate e
necessarie alla realizzazione dellaccordo;
b) individuare attraverso strumenti appropriati, quali
il piano finanziario i costi, le fonti di finanziamento e
le relative regolazioni dei rapporti fra gli Enti coinvolti;
c) assicurare il coordinamento di ogni connesso adempimento.
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