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- Reg. del Consiglio Comunale -
Titolo VII - Partecipazione Popolare
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- ARTICOLO 56 - PARTECIPAZIONE
1. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei
cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurarne il buon andamento,
l'imparzialità e la trasparenza.
2. Il Comune privilegia le libere forme associative e le
organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle
strutture ed ai servizi dell'ente.
3. Ai cittadini sono consentite forme dirette di tutela dei loro interessi
tramite l'intervento nella formazione degli atti.
4. L'Amministrazione può attivare forme di consultazione, per acquisire il parere di
soggetti economici su specifici problemi.
CAPO I - L'INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA
ARTICOLO 57 - ISTANZE
1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti
collettivi in genere, possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali chiedono
ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.
2. La risposta all'interrogazione viene fornita entro il
termine massimo di trenta giorni dal Sindaco, o dal Segretario o
dal dipendente responsabile a seconda della
natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.
3. Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento, il quale deve
prevedere i tempi, la forma scritta o
altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché
adeguate misure di pubblicità dell'istanza.
ARTICOLO 58 - DIRITTO DI PETIZIONE
1. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni al Consiglio comunale per chiedere
provvedimenti o esporre comuni necessità.
2. la competente commissione consigliare decide sulla ricezione ed ammissibilità delle
petizioni.
3. Il regolamento interno del Consiglio comunale stabilisce le modalità di esercizio
del diritto di petizione.
ARTICOLO 59 - DIRITTO DI INIZIATIVA
1. L'iniziativa popolare per la formazione dei regolamenti comunali e
dei provvedimenti amministrativi di interesse generale si esercita mediante la
presentazione al Consiglio Comunale di proposte redatte, rispettivamente, in
articoli o in uno schema dl deliberazione.
2. La proposta deve essere sottoscritta da almeno il 20% del corpo elettorale.
3. L'iniziativa di cui al comma 1 si esercita, altresì, mediante
la presentazione di proposte da parte della frazione o di una delle
borgate sottoscritte da almeno il 51% del corpo elettorale.
4. Sono escluse dall'esercizio del diritto di iniziativa seguenti materie:
a) tributi e bilancio;
b) espropriazione per pubblica utilità,
c) designazioni e nomine.
5. Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione
delle firme dei sottoscrittori.
6. Il Comune, nei modi stabiliti dal regolamento, agevola le procedure e
fornisce gli strumenti per l 'esercizio del diritto di
iniziativa. A tal fine, i promotori della proposta possono
chiedere al Sindaco di essere assistiti, nella redazione del progetto
o dello schema, dalla segreteria comunale.
ARTICOLO 60 - CONSIGLIO COMUNALE DEI RAGAZZI
1. Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva,
può promuovere lelezione del Consiglio Comunale dei ragazzi.
2. Il Consiglio Comunale dei ragazzi ha diritto di deliberare con funzioni consultive
in materia di ambiente, sport e tempo libero, cultura, pubblica istruzione, assistenza.
3. Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei ragazzi
sono stabilite con apposito regolamento.
CAPO II - ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE
ARTICOLO 61 - TUTELA DELL'ASSOCIAZIONISMO
1. Il Comune, secondo criteri generali periodicamente stabiliti
dal consiglio comunale, valorizza le forme associative e di
cooperazione tra i cittadini attraverso forme di incentivazione
finanziaria, attraverso l'accesso ai dati di cui è in possesso
l'amministrazione e tramite l 'adozione di idonee forme
di consultazione nellambito dei procedimenti di formazione degli
atti.
ARTICOLO 62 - PRO LOCO
1. Alla Pro Loco del Capoluogo e di ogni singola frazione
o borgata possono essere affidate la gestione di alcuni servizi
comunali attinenti il settore ed il coordinamento di particolari iniziative locali
tipiche delle finalità delle pro loco stesse;
2. Il Comune per favorire l'attività delle Pro Loco, concede a dette. Associazioni
un contributo annuale iscritto appositamente nel Bilancio Comunale da erogarsi
secondo le modalità stabilite dal regolamento;
3. Le Pro loco saranno ritenute automaticamente decadute dal
riconoscimento da parte del Comune qualora non dovessero essere in regola con
l'iscrizione presso l'Albo Regionale o Provinciale delle Pro loco e presso
l'organizzazione rappresentativa delle Pro loco italiane.
CAPO III - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
ARTICOLO 63 - INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento
amministrativo, hanno facoltà di intervenire, tranne che per i casi
espressamente esclusi dalla legge e dai regolamenti comunali.
2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire
ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi
rappresentativi di interessi diffusi.
3. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo
di informare gli interessati mediante comunicazione personale contenente le
indicazioni previste per legge.
4. Il regolamento stabilisce quali siano i soggetti cui le
diverse categorie di atti debbano essere
inviati, nonché i dipendenti
responsabili dei relativi procedimenti ovvero i meccanismi di
individuazione del responsabile del procedimento.
ARTICOLO 64 - DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI AMMINISTRATIVI
1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di
accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti
che
gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità
definite dal regolamento.
2. Sono sottratti al diritto di accesso agli atti quelli che
disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a
limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal
regolamento.
3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti
riservati, disciplina anche i casi in cui è
applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il
rilascio di copie.
4. La Giunta Comunale adotta i provvedimenti organizzativi
interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.
5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire
l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi
sopra enunciati e disciplina la pubblicazione per gli atti
previsti dall'art.26 Legge 7 agosto 1990, n.241.
CAPO IV - REFERENDUM
ARTICOLO 65 - ACCESSO AL REFERENDUM
1. Sono previsti referendum consultivi in tutte le materie di esclusiva
competenza comunale.
2. Soggetti promotori dei referendum sono:
a) il 30% del corpo elettorale;
b) il Consiglio Comunale.
3. Non possono proporsi referendum in materia di tributi locali e tariffe,
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali, materie che
siano già state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio.
4. I requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di
accoglimento e le modalità organizzative della consultazione sono previste nel
regolamento comunale su deliberazione del Consiglio Comunale.
ARTICOLO 66 - EFFETTI DEL REFERENDUM
1. Entro 60 giorni dalla proclamazione del risultato da parte del Sindaco, il
Consiglio delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo.
2. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve
essere deliberato, con adeguata motivazione, dalla maggioranza assoluta dei
Consiglieri assegnati.
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