Regolamento del Consiglio Comunale - Titolo VIII - Funzione Normativa

ARTICOLO 67 - STATUTO
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 40% del corpo elettorale per proporre modificazioni allo statuto, anche mediante un progetto redatto in articoli. Si in tale ipotesi la disciplina prevista per l'ammissione iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità

ARTICOLO 68 - REGOLAMENTI
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali, la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto  delle  leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta, consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 59 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
 
ARTICOLO 69 - ORDINANZE
1. Il Sindaco emana ordinanze ordinario, in applicazione di norme legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nell’ambito delle proprie funzioni, circolari e direttive applicative di  disposizioni di legge.
3. Le ordinanze di cui al comma l° devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all 'albo  pretorio. Durante tale periodo devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto  delle norme costituzionali e dei principi generali  dell'ordinamento giuridico, ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno 1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata nelle forme previste al precedente comma 3°.
 
ARTICOLO 70 - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti  previsti dallo statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con la legge e lo statuto.
3. Le modifiche apportate allo Statuto Comunale dal Capo II della legge 25.03.1993 n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano a partire dalle prime elezioni ai sensi della stessa legge.