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- Regolamento del Consiglio
Comunale - Titolo VIII - Funzione Normativa
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ARTICOLO 67 - STATUTO
1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso
devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
2. E' ammessa l'iniziativa da parte di almeno il 40% del corpo
elettorale per proporre modificazioni allo statuto, anche
mediante un progetto redatto in articoli. Si in tale ipotesi la disciplina
prevista per l'ammissione iniziativa popolare.
3. Lo statuto e le sue modifiche, entro quindici
giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme
di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità
ARTICOLO 68 - REGOLAMENTI
1. Il Comune emana regolamenti:
a) nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto;
b) in tutte le altre materie di competenza comunale.
2. Nelle materie di competenza riservata dalla legge generale sugli enti locali,
la potestà regolamentare viene esercitata nel rispetto delle suddette norme e delle
disposizioni statutarie.
3. Nelle altre materie i regolamenti comunali sono adottati nel rispetto
delle leggi statali e regionali, tenendo conto delle altre disposizioni
regolamentari emanate dai soggetti aventi una concorrente competenza nelle materie stesse.
4. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla Giunta,
consigliere ed ai cittadini, ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 59 del presente statuto.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti
interessati.
ARTICOLO 69 - ORDINANZE
1. Il Sindaco emana ordinanze ordinario, in applicazione di norme
legislative e regolamentari.
2. Il Segretario Comunale può emanare, nellambito delle
proprie funzioni, circolari e direttive applicative di disposizioni di
legge.
3. Le ordinanze di cui al comma l° devono essere pubblicate per
quindici giorni consecutivi all 'albo pretorio. Durante tale periodo
devono altresì essere sottoposte a forme di pubblicità che le rendano conoscibili e
devono essere accessibili in ogni tempo a chiunque intenda consultarli.
4. Il Sindaco emana altresì, nel rispetto delle norme
costituzionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico,
ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie e per le finalità di cui al
comma 2 dell'art.38 della legge 8 giugno
1990, n.142. Tali provvedimenti devono essere adeguatamente
motivati; la loro efficacia, necessariamente limitata nel tempo, non può superare il
periodo in cui perdura la necessità.
5. In caso di assenza del Sindaco, le ordinanze sono emanate da chi lo sostituisce ai
sensi del presente statuto.
6. Quando l'ordinanza ha carattere individuale, essa deve
essere notificata al destinatario. Negli altri casi essa viene pubblicata
nelle forme previste al precedente comma 3°.
ARTICOLO 70 - NORME TRANSITORIE E FINALI
1. Il presente statuto entra in vigore dopo aver ottemperato
agli adempimenti di legge. Da tale momento cessa l'applicazione delle norme
transitorie.
2. Il Consiglio approva entro un anno i regolamenti previsti dallo
statuto. Fino all'adozione dei suddetti regolamenti, restano in vigore le norme
adottate dal Comune secondo la precedente legislazione che risultano compatibili con
la legge e lo statuto.
3. Le modifiche apportate allo Statuto Comunale dal Capo II della legge 25.03.1993 n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni si applicano a partire dalle prime elezioni ai
sensi della stessa legge.
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